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Sez. 1, Sentenza n. 7569 del 01/04/2011 (Rv. 617661 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONCORDATO - IN GENERE | Proposta anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007 - Disciplina delle opposizioni - Termine - Decorrenza - Dal deposito della proposta presso la cancelleria del tribunale - Configurabilità - Ragioni - Dubbi di costituzionalità del testo originario dell'art. 214 legge fall. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2011-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617661-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONCORDATO - IN GENERE

In tema di concordato nella liquidazione coatta amministrativa, presentata anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, l'opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse resta regolata ai sensi dell'art. 214 legge fall. nel testo anteriore, e dunque è ammissibile solo se depositata entro trenta giorni dal deposito in cancelleria della proposta stessa, non trovando applicazione il nuovo testo dell'art. 214, quale sostituito dall'art. 18, comma 5, del cit. d.lgs., che ora prevede la pubblicazione della proposta nella Gazzetta Ufficiale e nel registro delle imprese ed altresì la sua comunicazione a tutti i creditori ammessi al passivo, così decorrendo, rispettivamente, dal secondo adempimento il termine per le opposizioni dei creditori e dalle formalità pubblicitarie quello per ogni altro interessato; nè la disposizione di cui all'art. 214 cit., nel testo originario, dà luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento ex art. 3 Cost. rispetto al regime dell'opposizione allo stato passivo, che si riferisce a pretese di soggetti già agevolmente individuati in sede di verifica dei crediti ovvero alla disciplina del concordato nel fallimento, per il quale l'art. 129 legge fall. demanda ai creditori, dopo l'approvazione, ogni valutazione di dissenso all'omologazione, mentre nel concordato della liquidazione coatta amministrativa, ispirato a finalità di interesse pubblicistico, manca una fase di votazione, la tutela dei creditori si attua mediante il solo strumento dell'opposizione ed è la stessa autorità amministrativa a valutare in via preventiva la convenienza della proposta.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 125, Legge Falliment. art. 126, Legge Falliment. art. 214, Legge 12/09/2007 num. 169 art. 18, Legge 12/09/2007 num. 169 art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)