Sez. 6, Ordinanza n. 19453 del 12/11/1998 Cc. (dep. 12/02/1999) Rv. 212533 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONI | Sospensione dei termini disposta con legge speciale - Nullità del decreto di citazione.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONI
Nel giudizio pretorile gli atti restano depositati presso il PM sino allo spirare del quindicesimo giorno dopo la citazione a giudizio, allo scopo di consentire all'imputato di avanzare richiesta di rito alternativo. Pertanto, nel caso in cui, prima dello spirare del termine predetto di giorni quindici, intervenga una causa di sospensione, l'imputato può avvalersi di tale facoltà anche oltre la data originariamente fissata per l'udienza, dovendo ritenersi nullo il relativo decreto di citazione. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso del PM che aveva impugnato il provvedimento del pretore, il quale, in applicazione di quanto disposto dal Decreto legge 27 ottobre 1997 n. 364, aveva ritenuto sospesi i termini ed aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione emesso nel periodo di sospensione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 com. 1 lett. G, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 com. 1 lett. G CORTE COST., Decreto Legge 27/10/1997 num. 364
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)