Sez. 1, Sentenza n. 10260 del 04/08/2000 (Rv. 539186 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - IN GENERE | Giudizio promosso per conseguire la rimozione di una costruzione realizzata in violazione delle distanze legali - Fondo di insistenza dell'opera insiste - Appartenenza ad una pluralità di soggetti - Litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari - Configurabilità - Fondamento - Mancata partecipazione al giudizio di uno dei comproprietari - Conseguenze - Irregolare costituzione del rapporto processuale - Rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Limiti.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - IN GENERE
Nel giudizio promosso al fine di conseguire la rimozione di una costruzione che si affermi realizzata in violazione delle distanze legali tra fondi finitimi, tutti i comproprietari del fondo su cui l'opera insiste sono litisconsorti necessari, in quanto la eventuale sentenza di condanna ad un "facere", resa nei confronti di alcuni soltanto di essi resterebbe "inutiliter data", perché non eseguibile nei confronti degli altri. Ne consegue che la mancata partecipazione al giudizio di primo grado di uno dei comproprietari, integrando una irregolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in sede di legittimità, salvi gli effetti dell'eventuale giudicato interno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)