Sez. 2, Sentenza n. 1569 del 22/04/1975 (Rv. 375162 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NEGATORIA DI UNA SERVITU DI PASSAGGIO - ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DI PIU FONDI - GIUDIZIO DI APPELLO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I PROPRIETARI CONVENUTI - SUSSISTENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NEGATORIA DI UNA SERVITU DI PASSAGGIO - ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DI PIU FONDI - GIUDIZIO DI APPELLO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I PROPRIETARI CONVENUTI - SUSSISTENZA.*
La inscindibilita della causa va riferita non soltanto all'ipotesi di litisconsorzio necessario di diritto sostanziale, che si verifica quando il rapporto sostanziale dedotto in giudizio non puo atteggiarsi se non in maniera identica nei confronti di tutte le parti, ma anche alla ipotesi di litisconsorzio necessario di diritto processuale, che ricorre quando alla precedente fase del giudizio abbiano partecipato piu persone, nei cui confronti ricorra l'esigenza di evitare giudicati contraddittori. Conseguentemente, qualora sia stata esercitata l'Azione negatoria della servitu di passaggio nei confronti dei proprietari di piu fondi ed a tutela di un solo fondo, al giudizio d'appello debbono partecipare tutti coloro che siano stati convenuti in primo grado. (Conf sulla prima parte, 239/72, mass n 356040; (Conf sulla prima parte 2325/70, mass n 348522; (V sulla seconda parte 1180/73, mass n 363719).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)