Sez. 2, Sentenza n. 3815 del 23/10/1976 (Rv. 382502 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - RILASCIO DI UN FONDO RUSTICO - DOMANDA DELL'EREDE DI UN ASSEGNATARIO - NATURA PERSONALE E NON REALE DEL DIRITTO DELL'ATTORE - CONDIZIONI - QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONTRASTO CON QUELLA DATA DALL'ATTORE - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - RILASCIO DI UN FONDO RUSTICO - DOMANDA DELL'EREDE DI UN ASSEGNATARIO - NATURA PERSONALE E NON REALE DEL DIRITTO DELL'ATTORE - CONDIZIONI - QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONTRASTO CON QUELLA DATA DALL'ATTORE - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Non incorre nel vizio di ultrapetizione, ma esercita il potere di dare ai fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte, il giudice del merito che accoglie una domanda di rilascio di un fondo rustico, avanzata dall'erede di un assegnatario del fondo stesso in base alla legge n 230 del 1950 per la riforma fondiaria, definendo l'attore stesso quale titolare non gia di un diritto reale, ma di un diritto personale di godimento, assimilabile a quello dell'affittuario. Questa, infatti, e la qualifica che spetta, fino a che non sia stato interamente pagato il prezzo del riscatto, all'erede dell'assegnatario, ancorche non abbia materialmente appreso il fondo. (V 715/75, mass n 374055; (V 2887/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)