Sez. 3, Sentenza n. 715 del 24/02/1975 (Rv. 374055 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - RAPPORTO TRA ENTE DI RIFORMA E PRIVATO ASSEGNATARIO - FONDAMENTO E NATURA - DISCIPLINA APPLICABILE AL CONTRATTO DI ATTUAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE - AZIONE DI INVALIDITA PER L'INVALIDITA DI ATTI ANTERIORI COSTITUENTI MERI PRESUPPOSTI DI FATTO - INAMMISSIBILITA.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - RAPPORTO TRA ENTE DI RIFORMA E PRIVATO ASSEGNATARIO - FONDAMENTO E NATURA - DISCIPLINA APPLICABILE AL CONTRATTO DI ATTUAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE - AZIONE DI INVALIDITA PER L'INVALIDITA DI ATTI ANTERIORI COSTITUENTI MERI PRESUPPOSTI DI FATTO - INAMMISSIBILITA.*
In tema di assegnazione di terre da parte di un ente di riforma agraria, ai sensi della legge 12 maggio 1950 n 230, il rapporto fra ente assegnante e privato assegnatario trova il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a regime pubblicistico, e viene attuato mediante un contratto (vendita con pagamento rateale), soggetto a regime privatistico; quest'ultimo, dipendendo esclusivamente dal provvedimento di concessione, non puo essere denunciato di invalidita (nella specie nullita per frode alla legge) come conseguenza dell'invalidita di Atti anteriori (nella specie rinuncia e risoluzione di precedente assegnazione del medesimo bene ad altro soggetto), che si pongano come meri presupposti di fatto del provvedimento di concessione e difettino di collegamento inscindibile con il contratto attuativo. (V 2914/72, mass n 360650).*
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 1, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)