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Sez. 3, Sentenza n. 619 del 22/02/1968 (Rv. 331764 - 01)

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - RITARDO NELLA RESTITUZIONE DELLA COSA - OBBLIGO DELLA DAZIONE DEL CORRISPETTIVO - INTERESSI- DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1968-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331764-01

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - RITARDO NELLA RESTITUZIONE DELLA COSA - OBBLIGO DELLA DAZIONE DEL CORRISPETTIVO - INTERESSI- DECORRENZA.*

Il corrispettivo che, a norma dell'art. 1591 cod. civ., il conduttore in mora a restituire la cosa, e tenuto a dare al locatore rientra nella nozione di canone di affitto o pigione. Pertanto in virtu della regola posta dall'art. 1282, comma secondo, cod. civ., il relativo credito non produce interessi se non dalla Costituzione in mora.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)