diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4298 del 05/07/1980 (Rv. 408166 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408166-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

In virtu dell'art 1591 cod civ, il risarcimento dovuto dal conduttore in mora nella restituzione della cosa concerne, oltre che un danno minimo, preventivamente determinato dal legislatore in misura pari al canone stabilito per il periodo di durata convenzionale del rapporto, un eventuale maggior danno, da liquidarsi giudizialmente caso per caso, secondo i dati obiettivi delle singole fattispecie. Nella Determinazione di tale maggior danno, il giudice e tenuto ad esporre le ragioni del ricorso al sistema della liquidazione equitativa, anziche al criterio della rivalutazione secondo gli indici ISTAT, richiesto dalla parte in via principale, nonche dell'omessa liquidazione di tale danno anno per anno, con la conseguente attribuzione degli interessi da ogni singola scadenza mensile, come richiestogli dal locatore. (V 4353/79, mass n 400862; (V 67/71, mass n 349394; (V 2710/68, mass n 335282; (V 619/68, mass n 331764).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)