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Sez. U, Sentenza n. 5846 del 08/10/1983 (Rv. 430684 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - MEDICI TIROCINANTI PRESSO ENTI OSPEDALIERI - CONTROVERSIA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO LORO SPETTANTE - DISCIPLINA EX ARTT. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. E 150 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430684-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - MEDICI TIROCINANTI PRESSO ENTI OSPEDALIERI - CONTROVERSIA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO LORO SPETTANTE - DISCIPLINA EX ARTT. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. E 150 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nella controversia vertente sul riconoscimento e la liquidazione in favore di medico tirocinante presso ente ospedaliero dell'assegno previsto dall'art. 74 quater del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 (introdotto dalla legge 18 aprile 1975 n. 148), resta esclusa, ancorché la controversia medesima sia stata erroneamente trattata con il rito del lavoro, l'applicabilità degli artt. 429 terzo comma cod. proc. civ. e 150 disp. Att. Cod. proc. civ., in tema di rivalutazione dei crediti di lavoro, atteso che il rapporto fra i tirocinanti e gli ospedali non è riconducibile nell'ambito del rapporto di lavoro, né pubblico, né privato, e che il suddetto assegno ha natura di borsa di studio e non di corrispettivo di una prestazione lavorativa. (V 2919/82, mass n 420812).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 quater CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 148 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)