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Sez. U, Sentenza n. 2919 del 11/05/1982 (Rv. 420812 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - TIROCINIO PRATICO DEI LAUREATI IN MEDICINA PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO, SPETTANTE AI PREDETTI TIROCINANTI - DEVOLUZIONE ALL'A.G.O..*
Stato
decisa il 1982-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420812-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - TIROCINIO PRATICO DEI LAUREATI IN MEDICINA PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO, SPETTANTE AI PREDETTI TIROCINANTI - DEVOLUZIONE ALL'A.G.O..*

Il tirocinio pratico dei medici presso gli enti ospedalieri disciplinato dagli artt. 74 bis, ter e quater del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, come introdotti con legge 18 aprile 1975 n. 148, non integra un rapporto di lavoro, né autonomo né (nonostante esso comporti il rispetto di determinati obblighi, anche di orario) subordinato, neppure sotto il profilo di rapporto di apprendistato, in quanto non implica l'effettuazione di prestazioni rientranti nei programmi operativi di detti enti, ma è diretto esclusivamente all'addestramento dei sanitari ai servizi ospedalieri, in vista della loro assunzione mediante concorsi, e comporta la corresponsione di un assegno che, in quanto privo del carattere di corrispettivo e rivolto soltanto a sopperire alle esigenze materiali del tirocinante, rientra nella categoria delle "borse di studio". Ne consegue che la controversia inerente alla quantificazione di detto assegno esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di impiego pubblico e, poiché investe l'ammontare di un credito da determinarsi secondo criteri stabiliti dalla legge, cioè un diritto soggettivo, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. (V 4750/81, mass n 415473; (V 4553/81, mass n 415267; (V 4251/81, mass n 414929; (V 5331/80, mass n 409200; (V 4682/81, mass n 408498; (V 4488/80, mass n 408363; (Conf 2637/82, mass n 420499).*

Riferimenti normativi: DPR 27/03/1969 num. 130 art. 71, DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 bis CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 ter CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 quater CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 148 art. 6, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 9, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 10, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 11, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 12 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 148 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)