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Sez. 1, Sentenza n. 3633 del 29/10/1975 (Rv. 377831 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO NEGATIVO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DI FATTO - IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377831-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO NEGATIVO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DI FATTO - IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE - NECESSITA.*

L'apprezzamento del giudice del merito che abbia ritenuto contestata una circostanza di causa non e sindacabile in Sede di legittimita, anche se l'apprezzamento stesso sia frutto di un travisamento dei fatti, non costituendo un errore del genere motivo di ricorso per Cassazione e potendo esso eventualmente dare luogo all'impugnativa per revocazione ex art 395 n 4 cod proc civ. (V 2875/73, mass n 366478; 2570/73, mass n 366029).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)