Sez. L, Sentenza n. 8027 del 06/08/1990 (Rv. 468690 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - ISTANZA DI DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE E DEL SUO DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE - COMPETENZA - PRETORE DEL LUOGO DI UBICAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - ISTANZA DI DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE E DEL SUO DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE - COMPETENZA - PRETORE DEL LUOGO DI UBICAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
Ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, cod. proc. civ. (secondo cui per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare è competente il giudice del luogo in cui l'Obbligo deve essere adempiuto), la Competenza in ordine all'istanza di Determinazione delle modalità di esecuzione della sentenza dichiarativa dell'illegittimità del trasferimento del lavoratore, e del suo diritto alla reintegrazione nel posto originariamente occupato, spetta al pretore del luogo in cui tale posto è ubicato, essendo al riguardo irrilevante l'organizzazione interna dell'ente datore di lavoro. (Conf 4878/85, mass n 442272).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)