Sez. L, Sentenza n. 4878 del 08/10/1985 (Rv. 442272 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGO DI FARE O DI NON FARE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO OVE L'OBBLIGO DEVE ESSERE ADEMPIUTO - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO AGLI OBBLIGHI ATTINENTI AD UN RAPPORTO DI LAVORO.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGO DI FARE O DI NON FARE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO OVE L'OBBLIGO DEVE ESSERE ADEMPIUTO - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO AGLI OBBLIGHI ATTINENTI AD UN RAPPORTO DI LAVORO.*
L'art. 26 ultimo comma cod. proc. civ., a norma del quale, per l'esecuzione forzata di Obbligo di fare e di non fare, la Competenza territoriale va determinata alla stregua del luogo dove l'Obbligo stesso deve essere adempiuto, cioè del luogo in cui deve svolgersi l'attività materiale necessaria all'adempimento, trova applicazione anche nel caso di Obbligo attinente ad un rapporto di lavoro. Pertanto, con riguardo all'esecuzione forzata di una sentenza del giudice del lavoro, che dichiari l'illegittimità del trasferimento di un dipendente e ne ordini la reintegrazione nel posto originariamente occupato, deve affermarsi la Competenza per territorio del pretore del luogo nel quale risulta ubicato detto originario posto di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)