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Sez. L, Sentenza n. 1915 del 22/03/1984 (Rv. 433985 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - FIGLI - FIGLIO SUPERSTITE MAGGIORENNE INABILE AL LAVORO - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - VIVENZA A CARICO - NATURA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433985-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - FIGLI - FIGLIO SUPERSTITE MAGGIORENNE INABILE AL LAVORO - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - VIVENZA A CARICO - NATURA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La cosiddetta vivenza a carico del pensionato, al momento della morte di questo, integra un fatto costitutivo del diritto alla pensione di riversibilità previsto in favore del figlio superstite maggiorenne di cui sia riconosciuta l'inabilità al lavoro (concettualmente diversa dall'Invalidità pensionabile). Lo accertamento, positivo o negativo, compiuto dal giudice del merito in ordine alla sussistenza di tale fatto storico - la quale esige la prova che il pensionato, prima del decesso, provvedeva in modo continuativo al sostentamento del figlio - è incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)