diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3748 del 21/06/1985 (Rv. 441327 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - ART. 22 LEGGE 21 LUGLIO 1965 N. 903 - VIVENZA O CARICO DEL TITOLARE DELLA PENSIONE DECEDUTO - NOZIONE - INTEGRAZIONE DEL REDDITO DEL SUPERSTITE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441327-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - ART. 22 LEGGE 21 LUGLIO 1965 N. 903 - VIVENZA O CARICO DEL TITOLARE DELLA PENSIONE DECEDUTO - NOZIONE - INTEGRAZIONE DEL REDDITO DEL SUPERSTITE - SUFFICIENZA.*

Il presupposto di fatto della vivenza a carico del titolare della pensione deceduto - previsto dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 perché i superstiti abbiano diritto alla pensione di reversibilità - da una parte non implica la convivenza materiale, d'altra parte non necessariamente il mantenimento del superstite deve aver fatto esclusivamente carico sul titolare della pensione, essendo invece sufficiente che quest'ultimo abbia integrato il reddito del primo perché inidoneo a garantire il suo sostentamento. (V 2512/85, mass n 440342; (V 1915/84, mass n 433985; (V 1979/84, mass n 434054).*

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)