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Sez. 6, Sentenza n. 6425 del 11/04/1994 Ud. (dep. 01/06/1994) Rv. 198517 - 01

Stupefacenti - Commercio, esportazione ed importazione | Agente provocatore - Condotta estranea all'ambito dell'art. 97 d.P.R. n. 300/90 - Applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 1994-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/198517-01

Stupefacenti - Commercio, esportazione ed importazione

In materia di stupefacenti, fuori dalla rigorosa e dettagliata normativa espressamente disciplinata dall'art. 97 d.P.R. n. 309/90 al fine di controllare un'attività delicatissima e soggetta ad alto rischio di inquinamento, non è consentito alcun margine interpretativo per introdurre scriminanti o cause di non punibilità per i privati collaboratori della polizia giudiziaria. Ne consegue che, fuori dalla ipotesi di cui all'art. 97 cit., il cosiddetto agente provocatore, anche se appartenente alla polizia giudiziaria, non è punibile ex art. 51 cod. pen. soltanto se il suo intervento è indiretto e marginale nell'ideazione ed esecuzione del fatto, se cioè il suo intervento costituisce prevalentemente attività di controllo, di osservazione e di contenimento dell'altrui illecita condotta. Egli è invece punibile, a titolo di concorso nel reato, se la sua condotta si inserisce con rilevanza causale rispetto al fatto commesso dal provocato, nel senso che l'evento delittuoso che si produce è riferibile anche alla condotta dell'agente provocatore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)