Sez. 3, Sentenza n. 31415 del 15/01/2016 Ud. (dep. 21/07/2016) Rv. 267517 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE | Agente sotto copertura - Scriminante dell'art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990 - Condizioni - Fattispecie.
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE
In tema di reati in materia di stupefacenti, non sussiste la scriminante di cui all'art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990 (che richiama l'art. 9 della legge16 marzo 2006, n. 146) nel caso in cui l'agente coinvolto in operazioni sotto copertura compia attività che si caratterizzino per determinare taluno a commettere illeciti penali prima inesistenti, atteso che l'esimente è configurabile solo in relazione all'acquisizione di prove relative ad attività illecite già in corso. (Fattispecie riferita a condotte di importazione di diversi quantitativi di sostanze stupefacenti da parte di agenti di polizia giudiziaria, in cui la Corte ha precisato che requisito essenziale per la liceità delle operazioni e per l'applicazione della esimente era la prova, nella specie mancante, dell'esistenza di accordi, tra fornitori e destinatari della droga, precedenti all'intervento dell'agente sotto copertura).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 97, Legge 16/03/2006 num. 146, Legge 13/08/2010 num. 136 art. 8 com. 2, Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)