diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2429 del 07/09/1974 (Rv. 370826 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - ELIMINAZIONE, AD OPERA DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE, DELLA PREESISTENTE DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - APPLICAZIONE AI GIUDIZI IN CORSO.*
Stato
decisa il 1974-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370826-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - ELIMINAZIONE, AD OPERA DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE, DELLA PREESISTENTE DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - APPLICAZIONE AI GIUDIZI IN CORSO.*

A seguito della sentenza 6 luglio 1971, n 160, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione del primo comma dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939, n 636, che prevedeva una diversa percentuale di riduzione della capacita di guadagno per gli impiegati e per gli operai ai fini del trattamento pensionistico di invalidita, la norma dichiarata parzialmente incostituzionale deve essere disapplicata d'ufficio rispetto a tutti i rapporti non esauriti, per i quali la controversia sia ancora pendente. (Conf 1417'74, mass n 369495).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)