Sez. L, Sentenza n. 1417 del 16/05/1974 (Rv. 369495 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - EQUIPARAZIONE DEGLI OPERAI AGLI IMPIEGATI IN CONSEGUENZA DELLA SENTENZA N 160 DEL 6 LUGLIO 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - EQUIPARAZIONE DEGLI OPERAI AGLI IMPIEGATI IN CONSEGUENZA DELLA SENTENZA N 160 DEL 6 LUGLIO 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
Il testo dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939, n 636, nella parte in cui stabiliva che gli operai avessero diritto alla pensione di invalidita soltanto se la loro capacita di guadagno fosse diminuita o meno di un terzo del guadagno normale, e stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n 160 del 6 luglio 1971 per contrasto con gli artt 3 e 38 della Costituzione. La normativa vigente, applicabile, quale ius superveniens, a tutti i rapporti non definiti, e, quindi, nel senso che anche per gli operai, cosi come il suddetto testo stabiliva per gli impiegati, il diritto alla pensione e acquisito se risulti la riduzione della capacita di guadagno in misura superiore al cinquanta per cento del guadagno normale. (V 1086'73, mass n 363558).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)