Sez. 3, Sentenza n. 12640 del 26/11/1992 (Rv. 479720 - 01)
Procedimento civile - Sospensione del processo - Prosecuzione del processo | Decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione - Comunicazione alla parte istante, onerata della notificazione alle altre parti - Mancata previsione ex art. 297 cod. proc. civ. - Questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 24 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Procedimento civile - Sospensione del processo - Prosecuzione del processo
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso alla parte che ha presentato la relativa istanza e che ha l'onere di notificarlo, con il suo ricorso, alle altre parti, avendo tale ricorrente l'onere di seguire con doverosa continuità il decorso della sua istanza di riassunzione del giudizio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)