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Sez. 3, Sentenza n. 24812 del 24/11/2005 (Rv. 585586 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE | Irregolarità del titolo notificato per mancata spedizione in forma esecutiva - Conseguenze - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2005-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585586-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE

L'irregolarità di un titolo esecutivo notificato costituita dalla sua mancata spedizione in forma esecutiva non può legittimamente pronunciarsi, giusta il disposto dell'art. 156, comma terzo cod. proc. civ., se l'atto abbia, comunque, raggiunto lo scopo cui era destinato, il che avviene tutte le volte in cui, insieme con il precetto, il creditore abbia notificato sia la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo, sia la sentenza di secondo grado dichiarativa dell'inammissibilità del relativo appello, spedendo (erroneamente) quest'ultima (e non la sentenza di primo grado) in forma esecutiva, poichè il debitore è, in tal caso, del tutto consapevole, sulla base del complesso degli atti notificati, che l'appello è stato rigettato, e che la sentenza di primo grado è la sola pronuncia di condanna di cui viene richiesto l'adempimento, e sulla cui base sarà, in caso contrario, iniziata l'espropriazione forzata minacciata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)