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Sez. 3, Sentenza n. 586 del 22/01/1999 (Rv. 522532 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE | Irregolarità del titolo notificato costituita dalla sua mancata spedizione in forma esecutiva - Conseguenze - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di sentenza di primo grado appellata con appello dichiarato inammissibile.
Stato
decisa il 1999-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522532-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE

L'irregolarità di un titolo esecutivo notificato costituita dalla sua mancata spedizione in forma esecutiva non può legittimamente pronunciarsi, giusta disposto dell'art. 156, comma terzo cod.proc.civ., se l'atto abbia, comunque, raggiunto lo scopo cui era destinato, il che avviene tutte le volte in cui, insieme con il precetto, il creditore abbia notificato sia la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo, sia la sentenza di secondo grado dichiarativa dell'inammissibilità del relativo appello, spedendo (erroneamente) quest'ultima (e non la sentenza di primo grado) in forma esecutiva, poiché il debitore è, in tal caso, del tutto consapevole, sulla base del complesso degli atti notificati, che l'appello è stato rigettato, e che la sentenza di primo grado è la sola pronuncia di condanna di cui viene richiesto l'adempimento, e sulla cui base sarà, in caso contrario, iniziata l'espropriazione forzata minacciata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)