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Sez. 3, Sentenza n. 25494 del 30/11/2006 (Rv. 596243 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI | Procedimenti disciplinari - Decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Ricorso per cassazione ex art. 111, secondo comma, Cost. - Motivazione mancante o apparente - Violazione di legge - Configurabilit - Sufficienza o razionalità della motivazione - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596243-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, qualora non siano fatti valere motivi attinenti alla giurisdizione, è riconducibile alla previsione dell'art. 111, secondo comma, Cost. Pertanto, in tale ipotesi, esso è consentito solo per violazione di legge, nella quale può ricomprendersi anche il profilo della inesistenza o mera apparenza della motivazione, mentre la verifica della sufficienza e della razionalità della stessa resta estranea al controllo della Cassazione. (Fattispecie decisa anteriormente alla novella dell'art. 360 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006)

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)