Sez. 3, Sentenza n. 1951 del 10/02/2003 (Rv. 560356 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Decisione della commissione centrale esercenti professioni sanitarie - Sindacabilità in cassazione ex art. 111 Cost. per vizi della motivazione - Limiti.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
Le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie relative a procedimenti disciplinari possono essere impugnate con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., per vizi della motivazione, solo in caso di motivazione mancante, o quando la stessa presenti intrinseci vizi logici.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 05/04/1950 num. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)