Sez. U, Sentenza n. 2 del 21/11/1987 Ud. (dep. 08/01/1988) Rv. 177319 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - AMPLIAMENTO DI DEPOSITO RITUALMENTE DENUNCIATO AL MOMENTO DELLA SUA INSTALLAZIONE - OMESSA DENUNCIA ALL'UFFICIO TECNICO PER LE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - REATO PREVISTO DALL'ART. 13, PRIMO COMMA, DECRETO LEGGE 5 MAGGIO 1957 N. 271 CONVERTITO IN LEGGE 2 LUGLIO 1957 N. 474 - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - AMPLIAMENTO DI DEPOSITO RITUALMENTE DENUNCIATO AL MOMENTO DELLA SUA INSTALLAZIONE - OMESSA DENUNCIA ALL'UFFICIO TECNICO PER LE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - REATO PREVISTO DALL'ART. 13, PRIMO COMMA, DECRETO LEGGE 5 MAGGIO 1957 N. 271 CONVERTITO IN LEGGE 2 LUGLIO 1957 N. 474 - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Il reato di cui all'art. 13 del decreto legge 5 maggio 1957 n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957 n. 474, è integrato dallo Esercizio di un deposito di oli minerali non denunciato preventivamente all'ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione competente, e non dal semplice aumento, non comunicato al detto ufficio tecnico, della capacità del deposito stesso. L'ampliamento del deposito senza nuova denuncia non costituisce reato, anche se l'eccedenza superi in misura notevole la quantità massima precedentemente denunciata o se l'aumento di capacità sia stato ottenuto mediante modifiche sostanziali degli impianti preesistenti (quali la costruzione di nuovi serbatoi o la diversificazione delle forme di conservazione del prodotto), perché in tali casi non può ravvisarsi l'esistenza di un nuovo deposito, per il quale sorgerebbe l'Obbligo di comunicazione, in quanto la nozione di deposito recepita dalla legge in oggetto prescinde da ogni riferimento a una particolare situazione topografica o all'esistenza di un'apposita attrezzatura per il ricovero e la custodia degli oli minerali e va intesa nella comune accezione di cumulo, raccolta, scorta o giacenza di oli minerali di cui il soggetto abbia la disponibilità, quale che sia il modo di conservazione della merce.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)