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Sez. 3, Sentenza n. 8616 del 16/02/1988 Ud. (dep. 03/08/1988) Rv. 179017 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - DEPOSITO - AUTORIZZAZIONE - NECESSITÀ - NOZIONE DI DEPOSITO.*
Stato
decisa il 1988-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179017-01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - DEPOSITO - AUTORIZZAZIONE - NECESSITÀ - NOZIONE DI DEPOSITO.*

La nozione di deposito di olii minerali, per il quale è prevista dalla legge 2 luglio 1957 n. 474 una apposita autorizzazione, prescinde da idonea attrezzatura per il ricovero o la custodia degli olii minerali e va intesa nella comune e generica accezione di cumulo o giacenza di detti olii, quali che siano il modo di conservazione della merce e la durata della permanenza in loco di essa. (V mass n 106065; (V mass n 177319 Sezioni Unite).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)