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Sez. L, Sentenza n. 1025 del 07/02/1983 (Rv. 425792 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - NOMINA - DISCIPLINA EX ART. 22 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - CARATTERE COGENTE - ESCLUSIONE - SCELTA DEL CONSULENTE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425792-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - NOMINA - DISCIPLINA EX ART. 22 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - CARATTERE COGENTE - ESCLUSIONE - SCELTA DEL CONSULENTE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La disposizione dell'art. 22 disp. Att. Cod. proc. civ. - la quale prescrive che tutti i giudici, che hanno Sede nella circoscrizione del tribunale, debbono normalmente affidare le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo e che il giudice istruttore, il quale conferisce un incarico ad un consulente tecnico iscritto in albo di altro tribunale ovvero a persona non iscritta a nessun albo, deve sentire il Presidente del tribunale ed indicare nel procedimento i motivi della scelta - non ha carattere cogente, non essendo comminata nullità per la sua inosservanza. La scelta del consulente tecnico, rimessa, a norma dell'art. 61 cod. proc. civ., al prudente criterio del giudice del merito, è sottratta al Sindacato di legittimità della Corte di Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)