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Sez. 1, Ordinanza n. 11221 del 26/04/2024 (Rv. 671158-01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA | Consulente tecnico d'ufficio - Nomina - Criterio - Scelta del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671158-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA

La scelta del consulente tecnico, rimessa, a norma dell'art. 61 c.p.c., al prudente apprezzamento del giudice del merito, è sottratta al sindacato di legittimità della Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione, con cui il ricorrente aveva criticato la corte d'appello che, in sede di accertamento della paternità, anziché nominare un diverso c.t.u. per effettuare le analisi del sangue, aveva chiesto chiarimenti al consulente già nominato, pur trattandosi di un'indagine del tutto nuova, per la quale il predetto non era competente, tanto che aveva dovuto avvalersi di un ausiliario).

Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)