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Sez. 2, Sentenza n. 8 del 03/01/1966 (Rv. 320020 - 01)

BENI - PERTINENZE - RAPPORTO PERTINENZIALE TRA IMMOBILE E IMMOBILE - COSA ADIBITA AL SERVIZIO DI PIU PARTI DI UN IMMOBILE.*
Stato
decisa il 1966-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320020-01

BENI - PERTINENZE - RAPPORTO PERTINENZIALE TRA IMMOBILE E IMMOBILE - COSA ADIBITA AL SERVIZIO DI PIU PARTI DI UN IMMOBILE.*

Una cosa, adibita contemporaneamente a servizio di piu parti di un immobile, non puo essere considerata come legata da vincolo pertinenziale con una sola di tali parti, si da dover essere compresa come pertinenza nel suo trasferimento separato. A simile deduzione e di ostacolo il concetto stesso di pertinenza, che comporta la esclusivita della funzione accessoria. In una tale fattispecie potrebbe invece verificarsi, sussistendone gli estremi, una di queste ipotesi o che la cosa accessoria diventi proprieta comune, se il trasferimento della parte separata dia luogo a una situazione di condominio, o che la stessa diventi oggetto di servitu. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)