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Sez. T, Ordinanza n. 32963 del 17/12/2024 (Rv. 673256-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
Stato
decisa il 2024-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673256-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN

GENERE Annullamento d'ufficio dell'atto impositivo - Eliminazione di contrasto tra le parti - Conseguenze - Sopravvenuta carenza di interesse - Ragioni.

Nel processo tributario, l'intervenuto annullamento d'ufficio dell'atto esattivo impugnato elimina ogni posizione di contrasto tra le parti e, di conseguenza, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, non potendo le parti da essa ottenere alcun risultato utile ulteriore.

Decreto Legge 22/03/2021 num. 41 art. 4 com. 4, Legge 21/05/2021 num. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)