Sez. 5 - , Ordinanza n. 33587 del 28/12/2018 (Rv. 652001 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Annullamento dell'atto impositivo - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Violazione del diritto di difesa del contribuente - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale, senza che, peraltro, il diritto di difesa dello stesso contribuente sia violato dall'eventuale riedizione del potere da parte dell'Amministrazione finanziaria, a fronte della quale potrà essere proposta impugnazione contro il nuovo atto impositivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19, Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1, Legge 30/11/1994 num. 656 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)