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Sez. 1, Sentenza n. 2265 del 24/02/1992 (Rv. 475908 - 01)

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (Riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per il settore del credito - Altre operazioni di credito | Finanziamenti in favore di imprese artigiane - Concessi da un istituto di credito abilitato - Garanzia ipotecaria - Prestazione - Imposta ipotecaria - Esenzione - Applicabilità - Annotazione dell' ipoteca su titoli cambiari - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475908-01

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (Riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per il settore del credito - Altre operazioni di credito

I benefici fiscali per il settore del credito, quale l'esenzione dall'imposta ipotecaria, che l'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 contempla per le operazioni a medio e lungo termine, sono estesi, dal successivo art. 16, in favore di determinati finanziamenti agevolati, regolati da normativa speciale, alla sola condizione che essi siano effettuati in conformità di tale normativa. Pertanto, con riguardo ai finanziamenti in favore di imprese artigiane, concessi da un istituto di credito all'uopo abilitato, secondo la disciplina del d.l.c.p.s. 15 dicembre 1947 n. 1418 e della legge 25 luglio 1952 n. 949, la prestazione di garanzia ipotecaria gode della suddetta esenzione anche se l'ipoteca sia annotata su titoli cambiari, in quanto il rilascio di cambiali da parte del mutuatario è espressamente contemplato nella citata disciplina.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 15/12/1947 num. 1418, Legge 25/07/1952 num. 949 art. 35, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)