Sez. 1, Sentenza n. 2460 del 15/03/1994 (Rv. 485723 - 01)
Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per il settore del credito - Operazioni di credito a medio e lungo termine | Finanziamenti in favore delle imprese artigiane - Obbligo di restituzione del mutuario - Consacrazione in cambiali ipotecarie trasmissibili mediante girata - Agevolazioni fiscali ex art. 15 d.P.R. n. 601 del 1973 - Applicabilità.
Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per il settore del credito - Operazioni di credito a medio e lungo termine
Le agevolazioni fiscali (nella specie, esenzione dall'imposta ipotecaria), previste dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 per i finanziamenti a medio e lungo termine, sono estese dal successivo art. 16, fra l'altro, ai finanziamenti in favore delle imprese artigiane, ancorché di durata inferiore, per il solo fatto che essi si uniformino alla disciplina di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947 n. 1418 ed alla legge 25 luglio 1952 n. 949, e, pertanto, trovano applicazione pure quando l'obbligo di restituzione del mutuatario sia consacrato in cambiali ipotecarie, e queste siano trasmissibili mediante girata, trattandosi di modalità attuative dell'operazione creditizia consentite da detta disciplina.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 15/12/1947 num. 1418, Legge 25/07/1952 num. 949 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)