Sez. 5 - , Sentenza n. 24542 del 04/11/2020 (Rv. 659936 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione “prima casa” - Svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune di ubicazione dell'immobile - Necessità della sua effettività - Sussistenza - Conseguenze - Attività di avvocato - Ambito astratto di esercizio: distretto e territorio nazionale - Irrilevanza ai fini agevolativi.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'aliquota agevolata di cui all'art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131 del 1986 per l'acquisto della "prima casa" postula, per la sua fruizione, che l'acquirente risieda o svolga la propria attività, anche non in via esclusiva o prevalente, purché effettiva, nel territorio del Comune in cui è ubicato l'immobile, sicché non può spettare all'avvocato, avente residenza e studio legale in altro Comune, in ragione della coincidenza dell'ambito territoriale di attività con quello del Distretto di Corte d'Appello o, ai sensi dell'art. 4 R.D. n. 1578 del 1933, dell'intero territorio nazionale, in quanto meramente astratta.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 1 com. 1 lett. A, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)