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Sez. 5, Sentenza n. 8771 del 28/06/2000 (Rv. 538100 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni per l'acquisto della cosiddetta "prima casa" - Regime previsto dall'art. 1 della legge n. 75 del 1993 - Proprietà di altra abitazione in altro diverso comune - Fattore di per sè ostativo - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538100-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Anche ai fini della disciplina di cui all'art. 1, comma secondo della legge n. 75 del 1993, di per sè non osta all'applicazione delle agevolazioni tributarie sull'acquisto della cosiddetta "prima casa" (agevolazioni spettanti appunto anche in caso di inidoneità sopravvenuta comportante la sostituzione dell'abitazione già posseduta con altra sita in altra città a seguito del mutamento del luogo di lavoro), la circostanza che l'acquirente determinato ad adibire il cespite acquistato a propria abitazione principale sia proprietario, in un comune diverso da quello di ubicazione di detto cespite, di un immobile omologo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1993 num. 75 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)