Sez. 2, Sentenza n. 1836 del 21/05/1976 (Rv. 380624 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - SOSTITUZIONE CON PARTE PIU FUNZIONALE - LEGITTIMITA - USO PIU INTENSO DELLA PARTE COMUNE - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE (CANNA FUMARIA).*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - SOSTITUZIONE CON PARTE PIU FUNZIONALE - LEGITTIMITA - USO PIU INTENSO DELLA PARTE COMUNE - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE (CANNA FUMARIA).*
A norma dell'art 1102 cod civ ciascun condomino puo servirsi della cosa comune apportandovi le modificazioni che egli ritenga utili per il miglior godimento di essa, fino a sostituirla con altra che offra maggiore funzionalita. Tali facolta, peraltro, sono legittime solo se si esplicano nei limiti dettati dalla legge, e cioe con la astensione da ogni alterazione del bene comune e conservando la possibilita dell'uso di esso da parte di ogni altro condomino nell'ambito del suo diritto. I limiti ora indicati non vengono superati dal solo fatto dell'uso piu intenso da parte di uno o piu condomini, purche attraverso lo stesso non si giunga al turbamento dell'equilibrio con tutti i diritti di costoro o a un cambiamento della destinazione del bene comune, non soltanto in vista dell'uso attuale, ma anche di quello potenziale secondo la natura della cosa e il fine al quale essa venne predisposta, sicche resta del tutto indifferente - salvo che in relazione alla Costituzione di diritti esclusivi a favore di alcuno dei condomini o di terzi - che da tempo piu o meno lungo uno o piu degli interessati non si siano serviti del bene in questione. (nella specie, trattavasi della sostituzione di una vecchia canna fumaria in metallo, comune a due edifici in condominio, distinti e contigui, alla quale erano collegate le caldaie delle lavanderie dei due stabili, con una nuova canna in eternit collegata pero allo impianto di riscaldamento di uno soltanto dei suddetti fabbricati. La suprema Corte ha ritenuta legittima la sostituzione, effettuata da uno soltanto dei condomini, della vecchia canna con altra di materiale diverso, ma alla condizione, da accertarsi dal giudice del rinvio, che fosse possibile all'altro condominio di servirsi della nuova canna collegandovi il proprio impianto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)