Sez. 1, Sentenza n. 3107 del 17/03/2000 (Rv. 534845 - 01)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - IN GENERE | Legge regionale del Lazio n. 43 del 1974 - Indennizzo ex art. 3 - Funzione integralmente risarcitoria - Esclusione - Conseguenze - Natura di debito di valuta - Configurabilità .
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - IN GENERE
L'obbligo di corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 3 della legge regionale del Lazio 2 settembre 1974, n. 43 (compensativo del mancato guadagno derivante dal divieto di taglio del bosco) costituisce un debito di valuta e non di valore, non avendo, al pari di analoghe obbligazioni di indennizzo dei pregiudizi derivanti da atti legittimi (quali l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima), funzione integralmente risarcitoria del patrimonio del danneggiato.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 02/09/1974 num. 43 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)