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Sez. 3, Sentenza n. 2489 del 10/02/2004 (Rv. 570022 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Indennizzo a cittadini italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero - Natura di debito di valuta - Conseguenze - Diritto alla corresponsione degli interessi sulla somma rivalutata - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570022-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

L'indennizzo spettante a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana siti all'estero ex art. 4 della legge 5 aprile 1985, n.135 costituisce debito di valuta, e pertanto in riferimento ad esso è escluso il cumulo tra rivalutazione e interessi, nel senso che, una volta riconosciuti gli interessi compensativi per il danno da ritardo, il danno da svalutazione costituisce una mera eventualità ed è riconoscibile in favore del creditore solo se questo dimostri di aver subito un danno maggiore rispetto all'importo corrispondente agli interessi legali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo indicato, aveva proceduto alla rivalutazione dell'importo determinato ed aveva attribuito inoltre gli interessi sulla somma rivalutata dalla entrata in vigore della legge n. 135 del 1985).

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1985 num. 135 art. 4, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)