Sez. L, Sentenza n. 10866 del 16/05/2014 (Rv. 630962 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Segretario Generale di una Provincia - Indennità di risultato prevista dal c.c.n.l. 16 maggio 1991 - Spettanza - Condizioni - Applicabilità delle norme previste per i dirigenti dell'ente - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
In materia di determinazione della retribuzione di risultato in favore del segretario generale della provincia, disciplinata dall'art. 42, terzo comma, del c.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, è inapplicabile il sistema della cosiddetta "autovalutazione", adottato per i dirigenti della provincia, attesa la sostanziale diversità della posizione del segretario generale.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/2001 art. 42 com. 3, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 286 art. 5 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)