Sez. L, Sentenza n. 11084 del 15/05/2007 (Rv. 597210 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Dirigenti - Trattamento economico - Retribuzione di posizione - Commisurazione alla misura massima per il solo rilievo apicale del ruolo dirigenziale ricoperto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale, alla stregua dell'art. 24, secondo comma, del d.lgs. n.29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. n.80 del 1998 (ora art. 24 d.lgs. n.165 del 2001) - che ha rimesso l'intera disciplina al contratto individuale, prescrivendo, per "il trattamento economico fondamentale", che assuma, come parametri di base, "i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali" e, per il "trattamento economico accessorio", che sia "collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione" -, la retribuzione di posizione, che riflette il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed esprime lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale al di fuori di ogni automatismo, non può essere attribuita nella misura massima dell'emolumento per il solo rilievo apicale del ruolo dirigenziale ricoperto (principio affermato in controversia concernente il diritto alla retribuzione di posizione di un dirigente di un ente locale, nella specie dirigente di settore coordinatore-vice segretario generale dell'Amministrazione provinciale, per un periodo successivo al 30 giugno 1998).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 24 com. 2, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 16, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)