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Sez. 5, Sentenza n. 16683 del 08/08/2005 (Rv. 584069 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detrazione forfettaria ex art. 2, comma 3, del d.l. n. 853 del 1984 - Ambito applicativo - Natura speciale della norma - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584069-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di I.V.A., l'ulteriore detrazione forfettaria, prevista dall'art. 2, comma terzo, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge l7 febbraio 1985, n. 17, è accordata, in aggiunta al beneficio di cui al primo comma, al fine di evitare il danno economico collegato al mancato recupero dell'imposta, esclusivamente a coloro che effettuano le operazioni di esportazione diretta, tassative e costituenti "numerus clausus", specificamente indicate dalla medesima norma, che, data la sua natura speciale, non è suscettibile di applicazione analogica o di esegesi estensiva, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale riferita all'art. 3 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 15, Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)