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Sez. L, Sentenza n. 6439 del 08/06/1995 (Rv. 492733 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Direttore sportivo di società sportiva - Inclusione nel novero dei dirigenti amministrativi e tecnici - Disciplina ex art. 4 legge n. 230 del 1962 - Applicabilità - Condizione.
Stato
decisa il 1995-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492733-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Il direttore sportivo di una società calcistica appartiene al novero dei dirigenti amministrativi e tecnici, ai fini dell'applicabilità, in materia di contratto a termine, della disciplina di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1962 n. 230 (in caso di mancanza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 4 legge 23 marzo 1981 n. 91 relativo al lavoro sportivo), in quanto la sua attività, secondo nozioni di comune esperienza, concerne l'assetto organizzativo della società, compresa la gestione dei rapporti anche contrattuali tra società e calciatori o tecnici e la conduzione delle trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori e la cessione dei relativi contratti.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 4, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)