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Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 18/04/1984 Ud. (dep. 03/10/1984) Rv. 165875 - 01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - SCARICHI DI REFLUI INDUSTRIALI - LEGITTIMITÀ - LIMITI - PRESCRIZIONI REGIONALI - RAPPORTO CON LA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - FATTISPECIE: ABROGAZIONE LEGGE REGIONALE LOMBARDIA N. 48 19 AGOSTO 1974 TAB. C).*
Stato
decisa il 1984-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165875-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - SCARICHI DI REFLUI INDUSTRIALI - LEGITTIMITÀ - LIMITI - PRESCRIZIONI REGIONALI - RAPPORTO CON LA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - FATTISPECIE: ABROGAZIONE LEGGE REGIONALE LOMBARDIA N. 48 19 AGOSTO 1974 TAB. C).*

L'Obbligo di osservare, ai sensi dell'art. 25 legge 10 maggio 1976 n. 319 le prescrizioni stabilite in materia di scarichi di reflui industriali nelle acque pubbliche dalle regioni mediante Atti legislativi o singoli provvedimenti autorizzativi è subordinato alla inderogabile condizione che le prescrizioni medesime siano compatibili con le Disposizioni qualitative e temporali della citata legge n. 319 ed in particolare con quanto contenuto nella tabella C) ad essa allegata. (nella specie si è ritenuto che l'entrata in vigore della predetta legge del 1976 abbia tacitamente abrogato le prescrizioni della legge regionale Lombardia n. 48 del 19 agosto 1974 Tab. C) più restrittive e più gravose per i soggetti obbligati rispetto alla disciplina generale). (V mass n 157384; (V mass n 157466; (V mass n 163138).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 19/08/1974 num. 48 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)