Sez. 3, Sentenza n. 1381 del 12/11/1982 Ud. (dep. 16/02/1983) Rv. 157466 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALLO INQUINAMENTO - NORMATIVA STATALE E REGIONALE - RAPPORTI - REGIONE LOMBARDIA - LEGGE DEL 1974 N. 48 - CONTRASTO CON LA DISCIPLINA STATALE - CONSEGUENZE.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALLO INQUINAMENTO - NORMATIVA STATALE E REGIONALE - RAPPORTI - REGIONE LOMBARDIA - LEGGE DEL 1974 N. 48 - CONTRASTO CON LA DISCIPLINA STATALE - CONSEGUENZE.*
L'art. 26 legge 10 maggio 1976, n. 319 - in tema di tutela delle acque dallo inquinamento - deve considerarsi particolare applicazione del principio per cui le leggi statali, che regolano le materie attribuite alla sfera di Competenza legislativa regionale, concorrente o ripartita, sono dotate di efficacia abrogativa delle norme regionali in contrasto con esse. Ne consegue che l'art. 25 della ricordata legge - il quale dispone che gli operatori di scarichi esistenti debbono osservare le Disposizioni delle regioni e degli enti locali in quanto compatibili con le prescrizioni qualitative e temporali della legge statale - deve avere un contenuto non in contrasto logico con la norma (art. 26 legge n. 319 del 1976) incondizionatamente abrogativa di ogni altra norma preesistente. Pertanto è evidente l'insanabile contrasto in cui viene a trovarsi l'art. 14 della preesistente legge regionale della Lombardia n. 48 del 1974 con la disciplina statale, in quanto la prima pone limiti temporali e qualitativi più severi della seconda. (Conf mass n 154093, e ivi citate; (Conf mass n 153838, e ivi citate; (Conf mass n 153831).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 10/02/1953 num. 62 art. 10 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 19/08/1974 num. 48 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)