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Sez. L, Ordinanza n. 27392 del 14/10/2025 (Rv. 676819-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Statuizione sulle spese - Sindacato di legittimità - Presupposti - Condanna della parte totalmente vittoriosa - Liquidazione sulla base del criterio della soccombenza virtuale - Ricorrenza - Fattispecie. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2025-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676819-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Il sindacato di legittimità sulla statuizione relativa alle spese processuali è ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendole a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò anche nel caso in cui il regolamento delle spese sia avvenuto alla stregua della cd. soccombenza virtuale, a fronte della dichiarazione di cessazione della materia del contendere. (Nella specie, nell'ambito di un giudizio in materia di invalidità civile, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere compensando le spese processuali, sul presupposto che la prestazione richiesta era stata riconosciuta in via amministrativa nel corso di giudizio, il quale era stato però introdotto quando il relativo procedimento amministrativo non era ancora esaurito, non essendo ancora trascorso il termine di nove mesi previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 698 del 1994, la cui inosservanza non era stata specificamente contestata dal ricorrente).

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 3 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)