Sez. 3, Ordinanza n. 11492 del 28/04/2026 (Rv. 678672-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Decisione sulle spese - Compensazione - Gravi ed eccezionali ragioni - Illogicità od erroneità della motivazione - Sindacabilità in cassazione per violazione di legge - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In tema di spese legali, la decisione del giudice di merito di compensarle è censurabile in sede di legittimità, per violazione di legge, quando la relativa motivazione, che deve fondarsi sulla interpretazione della norma elastica di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. e del parametro delle "gravi ed eccezionali ragioni", sia palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione con la quale il giudice del merito aveva disposto la compensazione delle spese di lite, in relazione ad una ipotesi di cessione del credito, sulla base del solo dato - del tutto fisiologico in rapporto alla struttura del rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio, e, dunque, privo dei caratteri della gravità e della eccezionalità - della coincidenza delle difese svolte dalla parte cedente con quelle svolte dalla cessionaria, attrice principale, nei confronti della debitrice ceduta).
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)