Sez. U, Sentenza n. 1178 del 13/05/1963 (Rv. 261722 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - BASI AMERICANE DELLA NATO IN ITALIA - IMMUNITA DELLA GIURISDIZIONE - ATTIVITA DI DIRITTO PUBBLICO E ATTIVITA DI DIRITTO PRIVATO - CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO DAL GOVERNO NORDAMERICANO CON PRIVATO ITALIANO - IMMUNITA GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - BASI AMERICANE DELLA NATO IN ITALIA - IMMUNITA DELLA GIURISDIZIONE - ATTIVITA DI DIRITTO PUBBLICO E ATTIVITA DI DIRITTO PRIVATO - CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO DAL GOVERNO NORDAMERICANO CON PRIVATO ITALIANO - IMMUNITA GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'attivita svolta dalle basi militari nordamericane nel territorio italiano, nel quadro e secondo le previsioni del trattato NATO ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 1 agosto 1949 n 465, deve considerarsi attivita di diritto pubblico, sottratta alla ingerenza della sovranita dei singoli stati aderenti al patto, e quindi nel caso particolare dello stato italiano, anche nella loro funzione giurisdizionale, sempre che, pero, la NATO medesima eserciti un'attivita di diritto pubblico riflettente la sua organizzazione o concluda rapporti costituiti in forza della sua sovranita. La immunita giurisdizionale dello stato estero ospitato puo quindi ritenersi in relazione agli Atti di diritto pubblico e non anche a quelli di diritto privato. Ne qualunque atto detto stato compia in relazione al funzionamento dell'organismo militare soggiornante in Italia puo considerarsi, al fine della immunita dalla giurisdizione italiana, quale atto compiuto iure imperiƬ in realta, soltanto l'attivita interna di organizzazione degli uffici militari, avendo un nesso immediato e diretto con l'espletamento dei compiti propri dell'organizzazione del patto Atlantico, deve ritenersi attivita pubblicistica, come tale sottratta alla giurisdizione dei tribunali italiani, e non anche, invece, i contratti stipulati con i privati, che abbiano per oggetto veri e propri rapporti contrattuali con cittadini italiani, da cui esuli ogni idea di sovranita, ben potendo, infatti, l'ente di diritto internazionale(NATO) ricorrere, anche per procacciarsi i mezzi per l'attuazione dei suoi fini istituzionali, ai rapporti di diritto privato, non avvalendosi cosi della sua posizione di supremazia ed accettando implicitamente di sottostare alle norme del diritto privato italiano regolanti i negozi in questione (nella specie, e stato ritenuto che il contratto stipulato tra il governo nordamericano ed una ditta italiana per la costruzione delle fognature che sarebbero servite per gli accantonamenti militari della base americana di tombolo, presso Livorno, base ivi situata in forza delle previsioni del trattato NATO, dovesse definirsi quale contratto di appalto di opere pubbliche, avente, come tale, natura di negozio di diritto privato, ed e stata esclusa, pertanto, in relazione a tale rapporto, l'immunita dalla giurisdizione italiana, invocata dall'americana).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)