Sez. 5, Sentenza n. 19843 del 18/07/2024 (Rv. 671648-02)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Soggetti passivi dell'imposta - Residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato - Domicilio - Nozione ex art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Relazioni affettive e familiari - Rilevanza - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In materia di soggetti passivi dell'imposta, ai fini dell'accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, relativamente alle fattispecie verificatesi prima dell'1 gennaio 2024, il domicilio - del quale l'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente ratione temporis, prima della modifica introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 209 del 2023, non forniva una definizione, rinviando al codice civile - coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2 com. 2, Legge 27/12/2023 num. 209 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)