Sez. 5 - , Ordinanza n. 11620 del 04/05/2021 (Rv. 661347 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Residenza fiscale di persona fisica iscritta all’A.I.R.E. - Accertamento del mantenimento del domicilio fiscale in Italia riconoscibile ai terzi - Necessità - Contenuto.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
L'accertamento della residenza fiscale in Italia di persona fisica iscritta all'A.I.R.E. impone di verificare se essa abbia fissato o mantenuto il proprio domicilio in Italia e questo sia riconoscibile ai terzi, domicilio che, secondo la disciplina del codice civile, è da intendersi come stabile fissazione nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo di imposta, del luogo della gestione dei propri interessi ed affari.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2, Cod. Civ. art. 43, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)