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Sez. 1, Sentenza n. 20180 del 24/09/2010 (Rv. 614350 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Creditore non ammesso al passivo - Vendita in sede fallimentare del bene oggetto della garanzia - Contestazione, in sede di piano di riparto dell'attivo, di atti della liquidazione - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614350-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare non è possibile rimettere in discussione l'importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione del passivo, attesa l'efficacia preclusiva, nell'ambito della procedura concorsuale, del decreto di approvazione dello stato passivo, nè sono ammesse contestazioni attinenti ad altre fasi della procedura, in quanto il giudice delegato deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi e, comunque, alla collocazione dei diversi crediti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)